Sentenza 310/2003 (ECLI:IT:COST:2003:310)
Massima numero 27969
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
01/10/2003; Decisione del
01/10/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
27970
Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Sopravvenuta normativa alla norma denunciata - Ininfluenza ai fini dell’eventuale trasferimento della questione.
Questione di legittimità costituzionale - Sopravvenuta normativa alla norma denunciata - Ininfluenza ai fini dell’eventuale trasferimento della questione.
Testo
Ai fini del richiesto trasferimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ininfluente il sopravvenire della normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 185: detta sopravvenuta normativa si è, infatti, limitata a dilazionare solo il termine di cessazione della sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo, prorogata dalla norma denunciata. Del resto, la contestazione della legittimità costituzionale di quest’ultima attiene al momento in cui il giudice 'a quo' doveva provvedere sulla sospensione della esecuzione avendo riguardo alla normativa allora vigente, la cui eventuale illegittimità costituzionale avrebbe travolto le successive mere proroghe della scadenza della sospensione.
Ai fini del richiesto trasferimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, è ininfluente il sopravvenire della normativa di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2002, n. 185: detta sopravvenuta normativa si è, infatti, limitata a dilazionare solo il termine di cessazione della sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo, prorogata dalla norma denunciata. Del resto, la contestazione della legittimità costituzionale di quest’ultima attiene al momento in cui il giudice 'a quo' doveva provvedere sulla sospensione della esecuzione avendo riguardo alla normativa allora vigente, la cui eventuale illegittimità costituzionale avrebbe travolto le successive mere proroghe della scadenza della sospensione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
20/06/2002
n. 122
art.
co.
legge
01/08/2002
n. 185
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte