Sentenza 310/2003 (ECLI:IT:COST:2003:310)
Massima numero 27970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
01/10/2003; Decisione del
01/10/2003
Deposito del 07/10/2003; Pubblicazione in G. U. 15/10/2003
Massime associate alla pronuncia:
27969
Titolo
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione forzata per rilascio - Sospensione delle procedure per particolari categorie di locatari - Prospettata disparità di trattamento dei locatori rispetto ai locatori procedenti in via esecutiva, con compressione della tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione.
Locazione di immobili urbani - Immobili ad uso abitativo - Esecuzione forzata per rilascio - Sospensione delle procedure per particolari categorie di locatari - Prospettata disparità di trattamento dei locatori rispetto ai locatori procedenti in via esecutiva, con compressione della tutela giurisdizionale e del diritto di proprietà - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’ art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che ha prorogato la sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolari protezioni, può trovare una giustificazione nella fase transitoria del passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà. La sospensione della esecuzione per rilascio di immobili ad uso abitativo costituisce, infatti, un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato – e non indefinitamente ed oltre un ragionevole limite di tollerabilità – sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto, non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
La norma di cui all’ art. 1 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2002, n. 14, che ha prorogato la sospensione delle procedure di esecuzione forzata di rilascio di immobili ad uso abitativo nei confronti di inquilini appartenenti a determinate categorie ritenute suscettibili di particolari protezioni, può trovare una giustificazione nella fase transitoria del passaggio dal precedente regime vincolistico al nuovo sistema delle locazioni e nelle iniziali esigenze di approntamento delle misure atte ad incrementare la disponibilità di edilizia abitativa per i meno abbienti in situazione di particolare difficoltà. La sospensione della esecuzione per rilascio di immobili ad uso abitativo costituisce, infatti, un intervento eccezionale che può incidere solo per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato – e non indefinitamente ed oltre un ragionevole limite di tollerabilità – sul diritto alla riconsegna di immobile sulla base di un provvedimento giurisdizionale legittimamente ottenuto, non potendo il legislatore limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi in identiche o anche peggiori situazioni di disagio. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
27/12/2001
n. 450
art. 1
co.
legge
27/02/2002
n. 14
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte