Sentenza 311/2003 (ECLI:IT:COST:2003:311)
Massima numero 27972
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Attribuzione alla regione campania - Recupero - Proroga dei termini, fissati dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale.
Imposte e tasse - Tasse automobilistiche - Attribuzione alla regione campania - Recupero - Proroga dei termini, fissati dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva dello stato in materia di tributi erariali - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15. Detta norma, infatti, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola una competenza esclusiva dello Stato, nel cui ambito, allo stato della vigente legislazione, rientra la disciplina delle tasse automobilistiche: la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della regione”, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che essa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle regioni.
– Sulla fondatezza di analoga questione relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, citate le sentenze n. 296 e 297 del 2003.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 24, comma 2, della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15. Detta norma, infatti, che modifica la decorrenza dei termini fissati dalla legislazione statale per il recupero delle tasse automobilistiche, incidendo su un profilo che attiene alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria, viola una competenza esclusiva dello Stato, nel cui ambito, allo stato della vigente legislazione, rientra la disciplina delle tasse automobilistiche: la tassa automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio della regione”, ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che essa è stata “attribuita” alle regioni, ma non “istituita” dalle regioni.
– Sulla fondatezza di analoga questione relativa a norme sostanzialmente identiche della Regione Piemonte e della Regione Veneto, citate le sentenze n. 296 e 297 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
26/07/2002
n. 15
art. 24
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte