Sentenza 311/2003 (ECLI:IT:COST:2003:311)
Massima numero 27973
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Regione campania - Caccia - Differimento del termine per il prelievo venatorio, già fissato dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva dello stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Caccia - Differimento del termine per il prelievo venatorio, già fissato dalla legge statale - Violazione della competenza esclusiva dello stato in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 nella parte in cui proroga al “28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della caccia di diverse specie. Prorogare la stagione venatoria oltre i termini di cui all’art. 18 della legge n. 157 del 1992, previsti allo scopo di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, equivale, infatti, ad incidere sul nucleo minimo – comprensivo anche delle modalità di caccia – di salvaguardia della fauna selvatica, in violazione di uno standard di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato, per come attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 49, comma 1, lettera f), della legge della Regione Campania 26 luglio 2002, n. 15 nella parte in cui proroga al “28 febbraio” l’originario termine del “31 gennaio” per l’esercizio della caccia di diverse specie. Prorogare la stagione venatoria oltre i termini di cui all’art. 18 della legge n. 157 del 1992, previsti allo scopo di assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, equivale, infatti, ad incidere sul nucleo minimo – comprensivo anche delle modalità di caccia – di salvaguardia della fauna selvatica, in violazione di uno standard di tutela uniforme valido per l’intero territorio nazionale e pertanto riservato alla competenza esclusiva dello Stato, per come attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione in riferimento all’esigenza di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
26/07/2002
n. 15
art. 49
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte