Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina provinciale - Comitato provinciale per le comunicazioni - Potere di nomina dei componenti (presidente e vicepresidente) - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la competenza esclusiva e concorrente fissata nella materia - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina provinciale - Comitato provinciale per le comunicazioni - Potere di nomina dei componenti (presidente e vicepresidente) - Ricorso governativo - Assunto contrasto con la competenza esclusiva e concorrente fissata nella materia - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 – denunciata in quanto attribuisce alla giunta provinciale il potere di nomina, oltre che del presidente, anche del vicepresidente, del Comitato provinciale per le telecomunicazioni, “che devono appartenere a gruppi linguistici diversi”, sotto il profilo che “la garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione e, attraverso di esse, anche la garanzia delle minoranze linguistiche rientrerebbero nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato, competente, tra l’altro a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” nonché in quanto, in una materia di competenza concorrente, derogherebbe ad un indirizzo generale previsto dall’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – si conforma correttamente allo statuto speciale che vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche locali, in particolare nell’ambito della composizione degli organi elettivi, risultando proprio diretta a realizzare, insieme con la prevista rappresentanza, un delicato equilibrio non solo tra maggioranza ed opposizione ma anche tra i tre gruppi linguistici ai fini di una effettiva tutela delle minoranze. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – anche a voler prescindere dall’incongruenza del parametro evocato – nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 – denunciata in quanto attribuisce alla giunta provinciale il potere di nomina, oltre che del presidente, anche del vicepresidente, del Comitato provinciale per le telecomunicazioni, “che devono appartenere a gruppi linguistici diversi”, sotto il profilo che “la garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione e, attraverso di esse, anche la garanzia delle minoranze linguistiche rientrerebbero nell’ambito della legislazione esclusiva dello Stato, competente, tra l’altro a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” nonché in quanto, in una materia di competenza concorrente, derogherebbe ad un indirizzo generale previsto dall’art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 – si conforma correttamente allo statuto speciale che vincola la legislazione provinciale a garantire la rappresentanza delle minoranze linguistiche locali, in particolare nell’ambito della composizione degli organi elettivi, risultando proprio diretta a realizzare, insieme con la prevista rappresentanza, un delicato equilibrio non solo tra maggioranza ed opposizione ma anche tra i tre gruppi linguistici ai fini di una effettiva tutela delle minoranze. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – anche a voler prescindere dall’incongruenza del parametro evocato – nonché in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
18/03/2002
n. 6
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 13