Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  02/10/2003;  Decisione del  02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27974  27976  27977  27978  27979  27980


Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina provinciale - Documentazioni di particolare valore - Facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici, con esclusione di enti privati - Sopravvenuta modifica della normativa impugnata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, denunciata, in riferimento agli articoli 3, secondo comma, 21, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano può stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi “pubblici”. La norma denunciata é stata, infatti, sostituita dall’art. 2, comma 1, della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11, realizzandosi così, secondo la giurisprudenza della Corte, i presupposti, sostanzialmente riconosciuti anche dal ricorrente, per dichiarare cessata la materia del contendere.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  18/03/2002  n. 6  art. 8  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte