Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Ricorso governativo - Pretesa estraneità alla competenza provinciale della materia del servizio radiotelevisivo - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Ricorso governativo - Pretesa estraneità alla competenza provinciale della materia del servizio radiotelevisivo - Non fondatezza della questione.
Testo
Alla luce di un complesso di norme attributive di potestà legislative alla Provincia autonoma di Bolzano nella materia del servizio radiotelevisivo – ed in particolare dell’art. 8, n. 4, dello statuto della regione Trentino Alto-Adige; degli articoli 7 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 –, é privo di fondamento il motivo di ricorso contro la norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, denunciata nella parte in cui prevede la facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti televisivi sotto il profilo di una pretesa “estraneità”, rispetto alla competenza legislativa provinciale, di detta materia. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Alla luce di un complesso di norme attributive di potestà legislative alla Provincia autonoma di Bolzano nella materia del servizio radiotelevisivo – ed in particolare dell’art. 8, n. 4, dello statuto della regione Trentino Alto-Adige; degli articoli 7 e 10 del decreto del presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 –, é privo di fondamento il motivo di ricorso contro la norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11, denunciata nella parte in cui prevede la facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti televisivi sotto il profilo di una pretesa “estraneità”, rispetto alla competenza legislativa provinciale, di detta materia. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
26/07/2002
n. 11
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 7
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 10