Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Inclusione testuale degli organismi esteri e non di quelli aventi natura privatistica - Ricorso governativo - Assunta alterazione del principio della concorrenza e del pluralismo nell’informazione - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Inclusione testuale degli organismi esteri e non di quelli aventi natura privatistica - Ricorso governativo - Assunta alterazione del principio della concorrenza e del pluralismo nell’informazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto consentirebbe alla Provincia di stipulare convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri, con alterazione delle condizioni della concorrenza, a causa della mancata indicazione di qualsiasi criterio o regola attinenti alla procedura della contrattazione, nonché con violazione del principio del pluralismo, a causa della mancanza di garanzia in ordine alla predisposizione dei programmi oggetto delle predette convenzioni – amplia, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002 – sostituita proprio dalla norma denunciata –, la sfera dei contraenti anche a tutti gli organismi di settore aventi natura privatistica, tra cui i concessionari italiani; né a diverse conclusioni può indurre il riferimento testuale, in questo ambito, agli “organismi radiotelevisivi esteri”, giacché tale esplicita inclusione dimostra che la formulazione della norma certamente non esclude gli organismi italiani. Né, d’altra parte, il lamentato silenzio della disposizione preclude in alcun modo l’applicazione ai procedimenti di stipulazione delle convenzioni delle comuni regole che disciplinano i contratti ad evidenza pubblica, a tutela appunto della concorrenza; così come la previsione, con norma di carattere generale, della presentazione, da parte del comitato provinciale per le comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un progetto programmatico delle sue attività rende evidente che detto comitato non possa non esprimere parere alla Provincia sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione, anche sotto il profilo della garanzia del pluralismo e dei diritti connessi. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 21 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto consentirebbe alla Provincia di stipulare convenzioni solo con enti radiotelevisivi stranieri, con alterazione delle condizioni della concorrenza, a causa della mancata indicazione di qualsiasi criterio o regola attinenti alla procedura della contrattazione, nonché con violazione del principio del pluralismo, a causa della mancanza di garanzia in ordine alla predisposizione dei programmi oggetto delle predette convenzioni – amplia, rispetto all’originaria formulazione dell’art. 8, comma 3, della legge provinciale n. 6 del 2002 – sostituita proprio dalla norma denunciata –, la sfera dei contraenti anche a tutti gli organismi di settore aventi natura privatistica, tra cui i concessionari italiani; né a diverse conclusioni può indurre il riferimento testuale, in questo ambito, agli “organismi radiotelevisivi esteri”, giacché tale esplicita inclusione dimostra che la formulazione della norma certamente non esclude gli organismi italiani. Né, d’altra parte, il lamentato silenzio della disposizione preclude in alcun modo l’applicazione ai procedimenti di stipulazione delle convenzioni delle comuni regole che disciplinano i contratti ad evidenza pubblica, a tutela appunto della concorrenza; così come la previsione, con norma di carattere generale, della presentazione, da parte del comitato provinciale per le comunicazioni, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un progetto programmatico delle sue attività rende evidente che detto comitato non possa non esprimere parere alla Provincia sulle produzioni oggetto delle convenzioni in questione, anche sotto il profilo della garanzia del pluralismo e dei diritti connessi. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 21 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
26/07/2002
n. 11
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte