Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Ricorso governativo - Assunta incidenza in materia attinente alla struttura democratica dello stato affidata alla competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Facoltà della provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi - Ricorso governativo - Assunta incidenza in materia attinente alla struttura democratica dello stato affidata alla competenza esclusiva dello stato - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto, attribuendo alla Provincia la facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inciderebbe in una materia che attiene “alla struttura democratica dello Stato”, investendo i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato – riguarda una materia che, per statuto, non è affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di potestà legislativa esclusiva. D’altra parte, secondo un consolidato orientamento della Corte, l’informazione esprime “non tanto una materia, quanto una ‘condizione preliminare’” per l’attuazione dei principi dello Stato democratico, nel cui ambito nessun soggetto o organo rappresentativo investito di competenze di natura politica può, nel rispetto delle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa.
– Sull’invocabilità del parametro di cui all’21 della Costituzione nei giudizi in via principale, citata la sentenza n. 274/2003.
– In tema di informazione e comunicazione come “condizione preliminare” per l’attuazione dei principi dello stato democratico, ricordata la sentenza n. 29/1996.
La norma di cui all’art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata in quanto, attribuendo alla Provincia la facoltà di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi, inciderebbe in una materia che attiene “alla struttura democratica dello Stato”, investendo i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella competenza esclusiva dello Stato – riguarda una materia che, per statuto, non è affatto estranea alla competenza della Provincia di Bolzano, ma rientra nel suo ambito di potestà legislativa esclusiva. D’altra parte, secondo un consolidato orientamento della Corte, l’informazione esprime “non tanto una materia, quanto una ‘condizione preliminare’” per l’attuazione dei principi dello Stato democratico, nel cui ambito nessun soggetto o organo rappresentativo investito di competenze di natura politica può, nel rispetto delle proprie attribuzioni, risultare estraneo all’impiego dei mezzi di comunicazione di massa.
– Sull’invocabilità del parametro di cui all’21 della Costituzione nei giudizi in via principale, citata la sentenza n. 274/2003.
– In tema di informazione e comunicazione come “condizione preliminare” per l’attuazione dei principi dello stato democratico, ricordata la sentenza n. 29/1996.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
26/07/2002
n. 11
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte