Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27979
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
02/10/2003; Decisione del
02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Titolo
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Ricorso governativo - Assunta preclusione per la provincia di legiferare nella materia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Provincia di bolzano - Sistema delle comunicazioni e radiotelevisivo - Disciplina - Piano provinciale delle infrastrutture delle comunicazioni - Ricorso governativo - Assunta preclusione per la provincia di legiferare nella materia - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata nella parte in cui, inserendo l’art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2002, il quale contiene la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, avrebbe regolato una materia “preclusa alla legislazione provinciale sia dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione che dalle norme dello Statuto” ed assegnata, dall’art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – va correttamente interpretata nel contesto normativo in cui è stata posta, a cominciare dall’art. 7 della citata legge provinciale n. 6 del 2002, e nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali, al cui rispetto la Provincia di Bolzano è tenuta per le attività che possono essere sviluppate nel settore delle comunicazioni. In questo senso, essa risulta ispirata dalla stessa logica concertativa, oltre che di rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, espressa dal citato articolo 7 della legge n. 6 del 2002 e presuppone, pur nel silenzio della norma medesima, la necessità di una previa intesa tra Giunta provinciale e Ministro delle comunicazioni, proprio perché si tratta del contemperamento degli stessi interessi per i quali tale intesa è espressamente prevista nell’art. 7 citato. Non é, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Regione Trentino Alto-Adige.
– A proposito della riserva alle regioni ed alle province autonome del compito di “indicare i siti”, sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana, citate le sentenze n. 307 e n. 308/2003.
– Relativamente ad analoga fattispecie, citata la sentenza n. 21/1991.
La norma di cui all’art. 2, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata nella parte in cui, inserendo l’art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2002, il quale contiene la disciplina del piano provinciale di settore delle infrastrutture delle comunicazioni, avrebbe regolato una materia “preclusa alla legislazione provinciale sia dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione che dalle norme dello Statuto” ed assegnata, dall’art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – va correttamente interpretata nel contesto normativo in cui è stata posta, a cominciare dall’art. 7 della citata legge provinciale n. 6 del 2002, e nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti in materia da una serie di leggi statali, al cui rispetto la Provincia di Bolzano è tenuta per le attività che possono essere sviluppate nel settore delle comunicazioni. In questo senso, essa risulta ispirata dalla stessa logica concertativa, oltre che di rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, espressa dal citato articolo 7 della legge n. 6 del 2002 e presuppone, pur nel silenzio della norma medesima, la necessità di una previa intesa tra Giunta provinciale e Ministro delle comunicazioni, proprio perché si tratta del contemperamento degli stessi interessi per i quali tale intesa è espressamente prevista nell’art. 7 citato. Non é, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 8 e 9 dello Statuto della Regione Trentino Alto-Adige.
– A proposito della riserva alle regioni ed alle province autonome del compito di “indicare i siti”, sentiti i comuni competenti, dove trasferire gli impianti di radiodiffusione che eccedano i valori compatibili con la salute umana, citate le sentenze n. 307 e n. 308/2003.
– Relativamente ad analoga fattispecie, citata la sentenza n. 21/1991.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
26/07/2002
n. 11
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
legge 31/07/1997
n. 249
art. 1
co. 6