Sentenza 312/2003 (ECLI:IT:COST:2003:312)
Massima numero 27980
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  02/10/2003;  Decisione del  02/10/2003
Deposito del 15/10/2003; Pubblicazione in G. U. 22/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27974  27975  27976  27977  27978  27979


Titolo
Provincia di bolzano - Ambiente (tutela) - Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti - Esonero di addetti a “servizi pubblici essenziali” da adempimenti previsti in materia - Ricorso governativo - Assunto indebito esercizio di competenza sottratta alla legislazione provinciale - Non irragionevolezza delle deroghe previste - Non fondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 27 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 luglio 2002, n. 11 – denunciata nella parte in cui, aggiungendo un secondo comma all’art. 23-'quinquies' della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, esonera chi presta “servizi pubblici essenziali” e le “organizzazioni di soccorso” da molteplici adempimenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, incidendo su una materia riconducibile alla tutela dell’ambiente e quindi sottratta alla legislazione provinciale, e sulla quale, tra l’altro, sono intervenute direttive comunitarie e il decreto legislativo n. 22 del 1997 – va interpretata nel senso che essa riguarda essenzialmente operazioni connesse ad esigenze, in senso lato, di protezione civile, comunque diverse da quelle proprie del regime di gestione dei rifiuti, non apparendo né irragionevoli né ingiustificabili le deroghe previste e che certo non riguardano norme di riforma economico-sociale. In questo senso, la disposizione impugnata non interferisce con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, investendo, quest’ultima, ed intrecciandosi “inestricabilmente con altri interessi e competenze”, i quali, nella specie, ben rientrano nell’ambito di competenza legislativa della provincia autonoma di Bolzano. Non é, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 4 dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige.

– In tema di rapporto della materia dell’ambiente con “altri interessi e competenze”, citata la sentenza n. 407/2002.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  26/07/2002  n. 11  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte