Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione lombardia - Telecomunicazioni e radiotelevisione - Normativa in tema di installazione di impianti - Questione di legittimità costituzionale - Riserva di decisione.
Regione lombardia - Telecomunicazioni e radiotelevisione - Normativa in tema di installazione di impianti - Questione di legittimità costituzionale - Riserva di decisione.
Testo
Riserva di ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: non avendo, infatti, la disposizione impugnata nulla a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale impugnata con il medesimo ricorso – peraltro già definito, quanto all’art. 1, comma 4, della medesima legge, con la sentenza n. 201 del 2003 –, il giudizio deve ulteriormente scindersi, in relazione all’opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.
Riserva di ogni decisione sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 12, della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, sollevata in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione: non avendo, infatti, la disposizione impugnata nulla a che fare con la disciplina del Corpo forestale regionale impugnata con il medesimo ricorso – peraltro già definito, quanto all’art. 1, comma 4, della medesima legge, con la sentenza n. 201 del 2003 –, il giudizio deve ulteriormente scindersi, in relazione all’opportunità di separate decisioni secondo materie omogenee.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
06/03/2002
n. 4
art. 3
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte