Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Costituzione in giudizio - Regione lombardia - Perentorietà del termine - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Costituzione in giudizio - Regione lombardia - Perentorietà del termine - Deposito tardivo - Inammissibilità.
Testo
E’ inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso che ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4: detta costituzione è, infatti, avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
– Sul carattere perentorio di questo termine, citata, per tutte, la sentenza n. 477/2000.
E’ inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso che ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4: detta costituzione è, infatti, avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
– Sul carattere perentorio di questo termine, citata, per tutte, la sentenza n. 477/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 23