Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/10/2003;  Decisione del  13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27981  27983  27984  27985  27986  28003  28004


Titolo
Costituzione in giudizio - Regione lombardia - Perentorietà del termine - Deposito tardivo - Inammissibilità.

Testo
E’ inammissibile la costituzione della Regione Lombardia nel giudizio sul ricorso che ha proposto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4: detta costituzione è, infatti, avvenuta con atto depositato oltre il termine perentorio stabilito dall’art. 23, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

– Sul carattere perentorio di questo termine, citata, per tutte, la sentenza n. 477/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 23