Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27983
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni, nonché potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell’ambiente e di profilassi internazionale, di competenze legislative e amministrative riservate esclusivamente allo stato, nonché di competenze degli enti locali - Sopravvenienza di norme sostitutive - Improduttività di effetti delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina delle funzioni, nonché potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Denunciata lesione di competenze in materia di tutela dell’ambiente e di profilassi internazionale, di competenze legislative e amministrative riservate esclusivamente allo stato, nonché di competenze degli enti locali - Sopravvenienza di norme sostitutive - Improduttività di effetti delle norme impugnate - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, per la loro sostituzione da parte dell’art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge 6 marzo 2002, n. 4: alle norme anteriori, infatti, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, non potendo, del resto, esse produrre più alcun effetto per la parte che riguarda la materia del contendere.
Cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 2 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, per la loro sostituzione da parte dell’art. 1, comma 3, lettere a) e b), della legge 6 marzo 2002, n. 4: alle norme anteriori, infatti, abrogate per il sopravvenire delle norme sostitutive, non risulta sia stata in alcun modo data esecuzione, non potendo, del resto, esse produrre più alcun effetto per la parte che riguarda la materia del contendere.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 1
co. 1
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte