Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27985
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Organizzazione e dotazione strumentale - Competenza regolamentare attribuita alla giunta regionale anziché al consiglio regionale - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione dello statuto regionale vigente - Illegittimità costituzionale.
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Organizzazione e dotazione strumentale - Competenza regolamentare attribuita alla giunta regionale anziché al consiglio regionale - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione dello statuto regionale vigente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevedono che la Giunta regionale, con apposito regolamento, in un termine dato, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, emanando poi un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento. Nel silenzio della Costituzione, ed in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, non può, infatti, accogliersi la tesi secondo cui l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia implicitamente ma necessariamente attribuito tale potere alla Giunta regionale, sia poi tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti. La scelta organizzativa della Regione, del resto, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione. La caducazione della norma di cui al comma 2 comporta quella di cui al comma 3, nella quale testualmente si presuppone la precedente, indipendentemente dalla natura del provvedimento ivi previsto.
– In tema di eliminazione, nel nuovo testo dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione della riserva di competenza del Consiglio regionale relativamente alla potestà regolamentare, menzionata l’ordinanza n. 87/2002.
– In tema di conseguenze relative alla distinzione tra natura normativa o non normativo di provvedimenti attuativi-organizzativi di regolamenti regionali, circa la possibile competenza della Giunta, citatae le sentenze n. 160/2001; n. 348 e n. 311/1990.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 1, commi 2 e 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevedono che la Giunta regionale, con apposito regolamento, in un termine dato, sentita la commissione consiliare competente, disciplini l’organizzazione e la dotazione strumentale del Corpo forestale regionale, emanando poi un provvedimento attuativo-organizzativo del regolamento. Nel silenzio della Costituzione, ed in presenza di una pluralità di possibili soluzioni organizzative del potere regolamentare regionale e per il rispetto dell’autonomia statutaria regionale, non può, infatti, accogliersi la tesi secondo cui l’art. 121, secondo comma, della Costituzione abbia implicitamente ma necessariamente attribuito tale potere alla Giunta regionale, sia poi tale attribuzione assoluta o derogabile dai nuovi statuti. La scelta organizzativa della Regione, del resto, non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione. La caducazione della norma di cui al comma 2 comporta quella di cui al comma 3, nella quale testualmente si presuppone la precedente, indipendentemente dalla natura del provvedimento ivi previsto.
– In tema di eliminazione, nel nuovo testo dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione della riserva di competenza del Consiglio regionale relativamente alla potestà regolamentare, menzionata l’ordinanza n. 87/2002.
– In tema di conseguenze relative alla distinzione tra natura normativa o non normativo di provvedimenti attuativi-organizzativi di regolamenti regionali, circa la possibile competenza della Giunta, citatae le sentenze n. 160/2001; n. 348 e n. 311/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 1
co. 2
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 123
legge costituzionale
art.
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Lombardia
n.
art. 6
statuto regione Lombardia
n.
art. 33
statuto regione Lombardia
n.
art. 37