Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 27986
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/10/2003;  Decisione del  13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Massime associate alla pronuncia:  27981  27982  27983  27984  27985  28003  28004


Titolo
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Potere di intervento in sostituzione degli enti locali inadempienti - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione del principio di autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale.

Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 5, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, così come sostituito dall’ art. 1, comma 3, lettera b), della legge della Regione Lombardia n. 4 del 2002, in quanto prevede che il Corpo forestale regionale eserciti funzioni di vigilanza e controllo, in determinati settori, in sostituzione degli enti locali competenti, qualora questi per qualsiasi motivo omettano di intervenire. Dovendosi escludere, infatti, proprio in base alla prevista sostituzione, che la disposizione censurata sia stata posta per promuovere rapporti collaborativi di supporto e stimolo da parte della Regione, deve affermarsi che i poteri sostitutivi regionali, nei confronti degli enti locali, qualora in ipotesi da ammettere – ulteriori rispetto a quelli di cui all’art. 120 della Costituzione, attuato ora dall’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 – sarebbero in ogni caso da ascrivere a organi di governo dell’ente, nell’ambito di riconosciute responsabilità più generali. Il rispetto, peraltro, dell’autonomia degli enti locali – di cui all’art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione – presupporrebbe la definizione come fatto giuridicamente qualificato dell’omissione cui si intenda sopperire, e non come semplice inattività da altri considerata inopportuna. Occorrerebbe, poi, un procedimento definito dalla legge, adottato secondo l’ordine della previste competenze fissato dalla Costituzione, nel quale l’ente sostituito possa far valere le proprie ragioni e sia messo nelle condizioni di ovviare alla riconosciuta omissione, senza che sia sufficiente la mera “previa segnalazione” di cui alla disposizione impugnata. Né, d’altra parte, la disposizione censurata può ritenersi riconducibile alla previsione generale di cui all’art. 1, comma 15, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1: proprio il confronto tra le relative previsioni evidenzia l’inconciliabilità della disposizione censurata con i principi che presiedono e devono presiedere alla disciplina del delicato rapporto che si determina quando la tutela di interessi superiori richiede la sostituzione di un soggetto, ordinariamente titolare di un potere, da parte di un altro, ordinariamente privo di quel potere medesimo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  12/01/2002  n. 2  art. 2  co. 5

legge della Regione Lombardia  06/03/2002  n. 4  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114  co. 1

Costituzione  art. 114  co. 2

Altri parametri e norme interposte