Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 28003
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla regione - Possibilità di sola adesione degli enti locali - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione dell’autonomia degli enti locali e del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione.
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Convenzioni quadro predisposte unilateralmente dalla regione - Possibilità di sola adesione degli enti locali - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lamentata lesione dell’autonomia degli enti locali e del principio di leale cooperazione - Non fondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 3 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 – censurata in quanto prevede la stipula di convenzioni quadro tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, per l’avvalimento dei servizi del Corpo forestale regionale da parte degli enti locali che dichiarino di aderire, con apposita deliberazione, a dette convenzioni, per come unilateralmente adottate, salva una successiva intesa operativa tra l’ente ed il comando del Corpo forestale regionale – predispone un procedimento di partecipazione conforme all’esigenza che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione ed a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, secondo la norma di cui all’art. 4, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione.
La norma di cui all’art. 3 della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2 – censurata in quanto prevede la stipula di convenzioni quadro tra la Regione e le associazioni rappresentative degli enti locali, previo parere della conferenza regionale delle autonomie, per l’avvalimento dei servizi del Corpo forestale regionale da parte degli enti locali che dichiarino di aderire, con apposita deliberazione, a dette convenzioni, per come unilateralmente adottate, salva una successiva intesa operativa tra l’ente ed il comando del Corpo forestale regionale – predispone un procedimento di partecipazione conforme all’esigenza che le Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa, prevedano strumenti e procedure di raccordo e concertazione ed a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l’azione coordinata fra Regioni ed enti locali nell’ambito delle rispettive competenze, secondo la norma di cui all’art. 4, comma 5, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 114, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 3
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte