Sentenza 313/2003 (ECLI:IT:COST:2003:313)
Massima numero 28004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza attribuita al personale del corpo forestale - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo stato - Illegittimità costituzionale.
Regione lombardia - Corpo forestale regionale - Istituzione e disciplina - Qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza attribuita al personale del corpo forestale - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Lesione di competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza e di giurisdizione e norme processuali, riservate esclusivamente allo stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevede l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell’art. 57 del codice di procedura penale al personale del Corpo forestale regionale nonché la possibilità di riconoscergli la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, “secondo quanto previsto dalla vigente legislazione statale in materia”. L’esclusione, infatti, della competenza regionale in materia di polizia giudiziaria – che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale – risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione. D’altra parte, la competenza legislativa in materia di polizia di sicurezza – come già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico ed alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale, che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 3, della legge della Regione Lombardia 12 gennaio 2002, n. 2, in quanto prevede l’attribuzione della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria a norma dell’art. 57 del codice di procedura penale al personale del Corpo forestale regionale nonché la possibilità di riconoscergli la qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza, “secondo quanto previsto dalla vigente legislazione statale in materia”. L’esclusione, infatti, della competenza regionale in materia di polizia giudiziaria – che, a norma dell’art. 55 del codice di procedura penale, opera, di propria iniziativa e per disposizione o delega dell’Autorità giudiziaria, ai fini dell’applicazione della legge penale – risulta dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione penale, disposta dalla lettera l) del secondo comma dell’art. 117 della Costituzione. D’altra parte, la competenza legislativa in materia di polizia di sicurezza – come già prima della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione – è oggetto di riserva a favore dello Stato, a norma della lettera h) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione ora vigente, che ha riguardo all’ordine pubblico ed alla sicurezza, con netta distinzione dalla polizia amministrativa locale, che segue invece, in quanto strumentale, la distribuzione delle competenze principali cui accede.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
12/01/2002
n. 2
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte