Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Manifestazione del valore della certezza del diritto ed elemento connaturato allo Stato di diritto - Limiti - Necessità di sottoporre l'affidamento al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali - Condizioni per l'intervento retroattivo del legislatore - Ragionevolezza e proporzionalità, anche in considerazione del grado di consolidamento dell'interesse della parte (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Veneto che riduce l'indennità complessiva spettante al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori nella misura pari al 30 per cento del trattamento spettante ai consiglieri regionali). (Classif. 007001).
Il principio di tutela del legittimo affidamento, connaturato allo Stato di diritto, trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost. e costituisce ricaduta e declinazione soggettiva dell'indispensabile carattere di coerenza di un ordinamento giuridico, quale manifestazione del valore della certezza del diritto. Nondimeno, esso non è tutelato in termini assoluti e inderogabili, in quanto anche tale principio è sottoposto al normale bilanciamento proprio di tutti i diritti e valori costituzionali. Infatti, con riferimento ai rapporti di durata, il legislatore dispone di ampia discrezionalità e può anche modificare in senso sfavorevole la disciplina di quei rapporti, ancorché l'oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti; ciò a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non trasmodi in un regolamento irrazionalmente lesivo del legittimo affidamento dei cittadini. In particolare, va apprezzato se la misura sia proporzionata - cioè, se sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi - anche in considerazione del grado di consolidamento dell'interesse della parte. (Precedenti: S. 136/2022 - mass. 44799; S. 234/2020 - mass. 43234; S. 241/2019 - mass. 41717; S. 108/ 2019 - mass. 42264; S. 89/2018 - mass. 40744; S. 236/2017 - mass. 42146; S. 73/2017 - mass. 39503; S. 16/2017 - mass. 39245; S. 203/2016 - mass. 39036; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 1/2014 - mass. 37583; S. 170/2013 - mass. 37189; S. 160/2013 - mass. 37176; S. 236/2009 - mass. 33732).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, l'art. 7 della legge reg. Veneto n. 13 del 2012, secondo cui al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell'indennità della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge reg. Veneto n. 5 del 1997 per i consiglieri regionali. L'intervento riduttivo previsto dalla norma regionale censurata dal Consiglio di Stato, pur perseguendo un obiettivo idoneo quale il contenimento della spesa regionale, si traduce in un assetto lesivo del legittimo affidamento, in quanto la misura, anche in considerazione del grado di consolidamento dell'interesse del titolare dell'incarico indennitario, è sproporzionata. Il test di proporzionalità non può infatti ritenersi superato con riferimento alla valutazione del minor sacrificio imposto, alla stregua della percentuale di riduzione del compenso, sia in sé considerata, sia in rapporto a quelle praticate nel medesimo contesto temporale e normativo).