Sentenza 314/2003 (ECLI:IT:COST:2003:314)
Massima numero 28005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Impugnazione delle leggi regionali - Sopravvenuta riforma costituzionale - Sistema speciale di impugnativa anteriormente previsto per le leggi della regione siciliana - Perdurante applicabilità.
Impugnazione delle leggi regionali - Sopravvenuta riforma costituzionale - Sistema speciale di impugnativa anteriormente previsto per le leggi della regione siciliana - Perdurante applicabilità.
Testo
Procedibilità dei ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativi alle questioni di legittimità costituzionale della delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale il 20 aprile 2001 e della delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale il 2 maggio 2001. Essendo, infatti, demandato alla Corte costituzionale, alla stregua dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, soltanto di accertare se il sistema previsto dall’art. 127 della Costituzione configuri una “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane, e non già di emettere un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali, si deve concludere che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano ad essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Ne consegue che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come del resto riconosciuto anche dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10.
– In tema di procedimento speciale per l’impugnativa delle leggi siciliane, ricordata la sentenza n. 38/1957, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e 112/1957.
– In materia di termini, e del carattere dei medesimi, nel procedimento di impugnazione, citate le sentenze n. 9 n. 60/1958 e n. 31/1961.
– In riferimento alla prassi di “promulgazione e pubblicazione parziali” della legge, citate le sentenze n. 142/1981; n. 13/1983.
– Relativamente all’ipotesi di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità, citate, ad esempio, le sentenze n. 466/1994; n. 64/1995; n. 456/1999.
– Relativamente alla razionalizzazione, nell’ambito dei rapporti politico-fiduciari, del potere del Presidente della Regione di scindere l’atto legislativo con la promulgazione della parte non impugnata e con l’abbandono di quella impugnata, nonostante la delibera legislativa, citata la sentenza n. 205/1996.
– Sul “patto di autonomia” tra “l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, citata la sentenza n. 545/1989.
Procedibilità dei ricorsi del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana relativi alle questioni di legittimità costituzionale della delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale il 20 aprile 2001 e della delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale il 2 maggio 2001. Essendo, infatti, demandato alla Corte costituzionale, alla stregua dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, soltanto di accertare se il sistema previsto dall’art. 127 della Costituzione configuri una “forma di autonomia più ampia” rispetto al sistema vigente di impugnazione delle leggi siciliane, e non già di emettere un giudizio di merito sulla preferibilità dei differenti sistemi di impugnazione delle leggi regionali, si deve concludere che si tratta di sistemi essenzialmente diversi, che non si prestano ad essere graduati alla stregua del criterio di prevalenza adottato dal menzionato art. 10. Ne consegue che il sistema di impugnativa delle leggi siciliane previsto dallo Statuto speciale resta tuttora applicabile, come del resto riconosciuto anche dall’art. 9 della legge n. 131 del 2003, fino all’eventuale adeguamento dello Statuto medesimo alle norme del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, secondo quanto prefigurato dallo stesso citato art. 10.
– In tema di procedimento speciale per l’impugnativa delle leggi siciliane, ricordata la sentenza n. 38/1957, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva, a partire dalle sentenze n. 111 e 112/1957.
– In materia di termini, e del carattere dei medesimi, nel procedimento di impugnazione, citate le sentenze n. 9 n. 60/1958 e n. 31/1961.
– In riferimento alla prassi di “promulgazione e pubblicazione parziali” della legge, citate le sentenze n. 142/1981; n. 13/1983.
– Relativamente all’ipotesi di promulgazione integrale con contestuale approvazione di legge abrogativa o sostitutiva delle disposizioni sottoposte al controllo di costituzionalità, citate, ad esempio, le sentenze n. 466/1994; n. 64/1995; n. 456/1999.
– Relativamente alla razionalizzazione, nell’ambito dei rapporti politico-fiduciari, del potere del Presidente della Regione di scindere l’atto legislativo con la promulgazione della parte non impugnata e con l’abbandono di quella impugnata, nonostante la delibera legislativa, citata la sentenza n. 205/1996.
– Sul “patto di autonomia” tra “l’ordinamento siciliano e l’ordinamento statale”, citata la sentenza n. 545/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 28
statuto regione Sicilia
art. 29
Costituzione
art. 127
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte
legge 05/06/2003
n. 131
art. 9 sostitutivo
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31
co. 2