Sentenza 314/2003 (ECLI:IT:COST:2003:314)
Massima numero 28006
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione siciliana - Impiego pubblico - Personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale (inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Regione siciliana - Impiego pubblico - Personale degli enti locali e del servizio sanitario nazionale (inquadrato a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Disciplina inerente al riequilibrio di anzianità e al salario individuale di anzianità - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle altre censure.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo “Norme per il riconoscimento del periodo pre-ruolo per il personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”. Indipendentemente, infatti, dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa esercitata nella specie alla materia della sanità pubblica, di cui alla lettera b) dell’art. 17 dello Statuto speciale, ovvero alla lettera o) dell’art. 14, con riguardo alla pretesa “sub-materia” dell’occupazione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – alla quale la normativa impugnata intende concorrere – è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito, ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico). Tale principio, che si impone, secondo lo Statuto, a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, è invece violato dalla normativa impugnata. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1147) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 20 aprile 2001, dal titolo “Norme per il riconoscimento del periodo pre-ruolo per il personale inquadrato a norma della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39”. Indipendentemente, infatti, dalla riconducibilità (almeno parziale) della competenza legislativa esercitata nella specie alla materia della sanità pubblica, di cui alla lettera b) dell’art. 17 dello Statuto speciale, ovvero alla lettera o) dell’art. 14, con riguardo alla pretesa “sub-materia” dell’occupazione, ciò che in ogni caso rileva è che la disciplina dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – alla quale la normativa impugnata intende concorrere – è oggetto di contrattazione collettiva; e che questo metodo di disciplina costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica, alla stregua dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale rinvia, in proposito, ai principi desumibili dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (che, al comma 1, lettera a), stabilisce per l’appunto come principio la regolazione mediante contratti individuali e collettivi dei rapporti di lavoro e di impiego nel settore pubblico). Tale principio, che si impone, secondo lo Statuto, a qualunque tipo di potestà legislativa regionale, è invece violato dalla normativa impugnata. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 81
co. 4
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 1
co. 2
decreto legislativo 30/03/2001
n. 165
art. 1
co. 3
legge 23/10/1992
n. 421
art. 2