Sentenza 314/2003 (ECLI:IT:COST:2003:314)
Massima numero 28007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
13/10/2003; Decisione del
13/10/2003
Deposito del 21/10/2003; Pubblicazione in G. U. 29/10/2003
Titolo
Regione siciliana - Previdenza pubblica - Personale inquadrato nei ruoli di enti locali e aziende del servizio sanitario nazionale (a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Anticipato collocamento a riposo disposto con legge regionale, con oneri a carico di altre amministrazioni - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica e dello status di autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altra censura.
Regione siciliana - Previdenza pubblica - Personale inquadrato nei ruoli di enti locali e aziende del servizio sanitario nazionale (a norma della legge regionale n. 39 del 1985) - Anticipato collocamento a riposo disposto con legge regionale, con oneri a carico di altre amministrazioni - Ricorso del commissario dello stato per la regione siciliana - Esorbitanza dai limiti della competenza legislativa regionale, per violazione di norma fondamentale di riforma economico-sociale della repubblica e dello status di autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altra censura.
Testo
E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, nella parte in cui estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l’anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000. La disciplina delle condizioni soggettive per il collocamento a riposo ed il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali è, infatti, connessa ad una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art.1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale. Anche ad ammettere che le determinazioni di cui alla disciplina impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici – invocandosi, per ciò, una competenza legislativa regionale di cui alla lettera o) dell’art. 14 dello Statuto speciale – si rileva che l'esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti "in esubero", fissata in una misura massima e generalizzata a tutti gli enti considerati, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo 'status' di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del 2001). Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell'art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti al pensionamento anticipato, in contrasto non solo con l'onere imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ma, una seconda volta, con il principio di autonomia degli enti locali e, potenzialmente, anche con l'interesse di questi al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. Né un eventuale regolamento di esecuzione – ipotizzato dalla difesa regionale per la più opportuna e analitica disciplina, ma cui nella delibera impugnata manca qualsiasi accenno – potrebbe sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch'essa fatta per legge. Resta superfluo l'esame dell'ulteriore censura prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
E’ costituzionalmente illegittima la delibera legislativa (disegno di legge n. 1176) approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 2001, nella parte in cui estende ad amministrazioni diverse da quella regionale il diritto a conseguire l’anticipato collocamento a riposo, originariamente previsto per i soli dipendenti della Regione dall’art. 39 della legge regionale n. 10 del 2000. La disciplina delle condizioni soggettive per il collocamento a riposo ed il conseguente accesso alle prestazioni previdenziali è, infatti, connessa ad una normativa che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica (art.1, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335), come tale idonea ad imporsi a qualunque tipo di potestà legislativa regionale. Anche ad ammettere che le determinazioni di cui alla disciplina impugnata siano da intendere come misure straordinarie di riforma di apparati pubblici pletorici – invocandosi, per ciò, una competenza legislativa regionale di cui alla lettera o) dell’art. 14 dello Statuto speciale – si rileva che l'esodo di una quota così rilevante di pubblici dipendenti ritenuti "in esubero", fissata in una misura massima e generalizzata a tutti gli enti considerati, senza alcuna valutazione analitica e selettiva e senza alcuna considerazione delle esigenze specifiche degli enti colpiti dalla misura, viola lo 'status' di autonomia degli enti locali previsto dagli articoli 5 e 128 della Costituzione (nella versione anteriore alla riforma del 2001). Questo motivo di incostituzionalità è ulteriormente rafforzato dalla disposizione del terzo comma dell'art. 1 della delibera, che in modo del tutto generico pone a carico degli enti presso i quali il personale presta servizio gli oneri finanziari conseguenti al pensionamento anticipato, in contrasto non solo con l'onere imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ma, una seconda volta, con il principio di autonomia degli enti locali e, potenzialmente, anche con l'interesse di questi al buon funzionamento dei propri apparati amministrativi. Né un eventuale regolamento di esecuzione – ipotizzato dalla difesa regionale per la più opportuna e analitica disciplina, ma cui nella delibera impugnata manca qualsiasi accenno – potrebbe sopperire alla previsione delle risorse necessarie per far fronte alle spese conseguenti alle determinazioni legislative, previsione che deve essere anch'essa fatta per legge. Resta superfluo l'esame dell'ulteriore censura prospettata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 128
Costituzione
art. 3
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 17
Altri parametri e norme interposte
legge 08/08/1995
n. 335
art. 1
co. 2