Sentenza 315/2003 (ECLI:IT:COST:2003:315)
Massima numero 28024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  15/10/2003;  Decisione del  15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28023  28025  28026


Titolo
Ricorso governativo - Termini normativi della questione - Difetto di corrispondenza con la delibera consiliare di impugnazione - Inammissibilità del ricorso.

Testo
Inammissibilità del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri proposto contro gli articoli 2 e 7 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27. La delibera di impugnazione adottata dal Consiglio dei ministri, recependo integralmente la proposta del Ministro per gli affari regionali nella quale le censure di illegittimità costituzionale sono inequivocabilmente riferite ai soli articoli 4, 5, commi 2 e 3, e 8 di detta legge regionale, è, infatti, inidonea a fondare il ricorso governativo con riferimento alle norme, in essa non menzionate, di cui agli articoli 2 e 7 della medesima legge.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 2  co. 

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte