Sentenza 315/2003 (ECLI:IT:COST:2003:315)
Massima numero 28025
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  15/10/2003;  Decisione del  15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28023  28024  28026


Titolo
Regione campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Nomina del tecnico incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del registro - Obblighi e sanzioni - Irragionevolezza della disciplina adottata, con violazione del principio di buon andamento - Illegittimità costituzionale.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 4 e 5, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto prevedono dettagliatamente i compiti di un tecnico, di cui all'art. 2 della stessa legge, per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro storico-tecnico-urbanistico di ogni fabbricato, pubblico e privato, ubicato nel territorio regionale, disponendo sanzioni per la violazione dei relativi obblighi. L'attribuzione, infatti, all'art. 4, di compiti così ampi ed eterogenei è tale da richiedere la nomina non già di un "tecnico incaricato" ma di una pluralità di professionisti, rendendosi la disciplina, nel raccordo dell'art. 2 con l'art. 4 della legge, intimamente contraddittoria e, quindi, irragionevole, anche a prescindere dall'entità degli oneri economici imposti indistintamente a tutti i proprietari dei fabbricati, nonché lesiva del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Una parte considerevole delle informazioni richieste sono, infatti, già in possesso delle amministrazioni comunali ed altre, talora di difficile acquisizione, non possono ritenersi strettamente connesse allo scopo perseguito dal legislatore. Risultano, d'altra parte, manifeste sia la genericità e l'indeterminatezza degli attribuiti compiti di controllo e di mera sorveglianza sia l'estraneità della prevista comunicazione alla Soprintendenza, in quanto relativa soltanto all'aspetto esteriore del fabbricato, rispetto allo scopo di tutela della pubblica e privata incolumità. Conseguentemente irragionevoli si rendono le sanzioni previste all'art. 5, commi 2 e 3.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 4  co. 

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 5  co. 2

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte