Sentenza 315/2003 (ECLI:IT:COST:2003:315)
Massima numero 28026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  15/10/2003;  Decisione del  15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28023  28024  28025


Titolo
Regione campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Redazione del registro - Rinvio a disciplina regolamentare di dettaglio - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare un regolamento attuativo della stessa legge, istitutiva del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati, nel quale, fra l'altro, prevedere le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati. A seguito dell'accoglimento della censura relativa all'art. 4 della stessa legge, non può, infatti, non pervenirsi a siffatta conclusione, relativamente ad una disposizione che oltretutto prevede, con dubbia ragionevolezza intrinseca, che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare le tariffe da applicare agli stessi proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  22/10/2002  n. 27  art. 8  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte