Sentenza 315/2003 (ECLI:IT:COST:2003:315)
Massima numero 28026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Titolo
Regione campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Redazione del registro - Rinvio a disciplina regolamentare di dettaglio - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Edilizia e urbanistica - Istituzione del registro tecnico-urbanistico dei fabbricati - Redazione del registro - Rinvio a disciplina regolamentare di dettaglio - Irragionevolezza intrinseca - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare un regolamento attuativo della stessa legge, istitutiva del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati, nel quale, fra l'altro, prevedere le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati. A seguito dell'accoglimento della censura relativa all'art. 4 della stessa legge, non può, infatti, non pervenirsi a siffatta conclusione, relativamente ad una disposizione che oltretutto prevede, con dubbia ragionevolezza intrinseca, che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare le tariffe da applicare agli stessi proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, in quanto attribuisce alla Giunta regionale il compito di approvare un regolamento attuativo della stessa legge, istitutiva del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati, nel quale, fra l'altro, prevedere le tariffe concordate con i rappresentanti degli ordini e collegi professionali interessati. A seguito dell'accoglimento della censura relativa all'art. 4 della stessa legge, non può, infatti, non pervenirsi a siffatta conclusione, relativamente ad una disposizione che oltretutto prevede, con dubbia ragionevolezza intrinseca, che sia la Regione, pur priva di qualsiasi potere di rappresentanza dei proprietari di fabbricati, a concordare le tariffe da applicare agli stessi proprietari per le prestazioni finalizzate alla redazione del registro.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
22/10/2002
n. 27
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte