Ordinanza 316/2003 (ECLI:IT:COST:2003:316)
Massima numero 28083
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Richiesta del giudizio condizionata ad integrazione probatoria - Rigetto da parte del giudice dell’udienza preliminare - Insindacabilità ad opera del giudice del dibattimento - Prospettata irragionevolezza con disparità di trattamento tra imputati - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti al rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 169 del 2003, l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 438, 441 e 442 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare rigetta la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria sia suscettibile di sindacato ad opera del giudice del dibattimento. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la Corte ha dichiarato, con sentenza n. 169 del 2003, l'illegittimità costituzionale dell'art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 438
co.
codice di procedura penale
n.
art. 441
co.
codice di procedura penale
n.
art. 442
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte