Ordinanza 317/2003 (ECLI:IT:COST:2003:317)
Massima numero 28084
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/10/2003;  Decisione del  15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Indagini preliminari - Avviso all’indagato di chiusura delle indagini - Mancata previsione - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione "nella parte in cui non prevede espressamente che il pubblico ministero debba procedere, all'esito delle indagini preliminari, alla notifica all'indagato dell'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'articolo 415-bis" del codice di procedura penale. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, non risultando, per questo, sufficiente il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte.

– In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002.

– Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte