Ordinanza 318/2003 (ECLI:IT:COST:2003:318)
Massima numero 28085
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Applicazione della pena su richiesta - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede nel procedimento davanti al giudice di pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. Le ordinanze di rimessione, infatti, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni, non risultando, per questo, sufficiente il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte.
– In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002.
– Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in relazione agli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede nel procedimento davanti al giudice di pace l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. Le ordinanze di rimessione, infatti, difettano della descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi 'a quibus' e sono del tutto carenti di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni, non risultando, per questo, sufficiente il mero rinvio alla eccezione sollevata dalla parte.
– In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002.
– Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 2
co.
codice di procedura penale
n.
art. 444
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte