Ordinanza 319/2003 (ECLI:IT:COST:2003:319)
Massima numero 28086
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità della citazione, della facoltà di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio - Avviso all’imputato, a pena di nullità della citazione, della facoltà di presentare domanda di oblazione - Mancata previsione - Difetto assoluto di motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000), può presentare domanda di oblazione. Analoga questione è stata, infatti, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; quella in esame risulta, peraltro, proposta con un'ordinanza di rimessione che difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.
– Ricordate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003 e n. 461/2002.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba, a pena di nullità, contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 6, del decreto legislativo n. 274 del 2000), può presentare domanda di oblazione. Analoga questione è stata, infatti, dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 231 del 2003; quella in esame risulta, peraltro, proposta con un'ordinanza di rimessione che difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza.
– Ricordate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003 e n. 461/2002.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte