Ordinanza 320/2003 (ECLI:IT:COST:2003:320)
Massima numero 28087
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del  15/10/2003;  Decisione del  15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata indicazione dei termini della questione e difetto assoluto in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 25, comma 2, e 26, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sollevata in riferimento all'articolo 112 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, difetta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza della questione, che peraltro non risulta neppure chiaramente definita; né, a colmare tali lacune, può valere il mero rinvio ad una imprecisata richiesta della difesa dell'imputato.

– In tema di carenza di motivazione delle ordinanze di rimessione, citate, in termini, le ordinanze n. 231 e n. 133/2003, n. 461/2002.

– Sull'obbligo del giudice rimettente di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica dell'avvenuto apprezzamento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ricordate le ordinanze n. 492 e 243/2002.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 25  co. 2

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte