Ordinanza 321/2003 (ECLI:IT:COST:2003:321)
Massima numero 28088
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Competenza penale - Pene pecuniarie - Rateizzazione e conversione - Competenza (già spettante al magistrato di sorveglianza) - Trasferimento al giudice dell’esecuzione - Assunta violazione del principio di buon andamento e di ragionevole durata del processo - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Competenza penale - Pene pecuniarie - Rateizzazione e conversione - Competenza (già spettante al magistrato di sorveglianza) - Trasferimento al giudice dell’esecuzione - Assunta violazione del principio di buon andamento e di ragionevole durata del processo - Intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 235 a 239 e 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotti nel decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sollevata in riferimento agli articoli 76, 97, primo comma, e 111 della Costituzione. La sentenza n. 212 del 2003 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299, quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli articoli da 235 a 239 e 299 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, come riprodotti nel decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché, in via subordinata, dell'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sollevata in riferimento agli articoli 76, 97, primo comma, e 111 della Costituzione. La sentenza n. 212 del 2003 ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 237, 238 e 299, quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 del codice di procedura penale.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 235
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 236
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 237
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 238
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 239
co.
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 299
co.
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art.
co.
legge
08/03/1999
n. 50
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte