Ordinanza 322/2003 (ECLI:IT:COST:2003:322)
Massima numero 28089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Reati e pene - Attuazione di direttiva comunitaria - Pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Sanzione penale - Assunta disparità di trattamento, rispetto alla pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano (oggetto di depenalizzazione) - Sopravvenuta sostituzione e abrogazione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Reati e pene - Attuazione di direttiva comunitaria - Pubblicità non autorizzata di dispositivi medici - Sanzione penale - Assunta disparità di trattamento, rispetto alla pubblicità non autorizzata di medicinali per uso umano (oggetto di depenalizzazione) - Sopravvenuta sostituzione e abrogazione della norma censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici in violazione dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 271, all'art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito la norma impugnata, la quale è, poi, stata abrogata dall'art. 15, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso articolo, con ulteriori lievi modifiche.
– Ricordata, in termini, l'ordinanza n. 65/2003, relativa ad identica questione.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui punisce con sanzione penale chi effettua la pubblicità di dispositivi medici in violazione dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il decreto legislativo 31 ottobre 2002, n. 271, all'art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito la norma impugnata, la quale è, poi, stata abrogata dall'art. 15, comma 4, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, essendo stati i relativi contenuti trasfusi nel comma 3 dello stesso articolo, con ulteriori lievi modifiche.
– Ricordata, in termini, l'ordinanza n. 65/2003, relativa ad identica questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
24/02/1997
n. 46
art. 23
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte