Ordinanza 323/2003 (ECLI:IT:COST:2003:323)
Massima numero 28090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 28/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all’imputato o al difensore del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all’imputato o al difensore del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Testo
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 458
co. 1
codice di procedura penale
n.
art. 446
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte