Sentenza 324/2003 (ECLI:IT:COST:2003:324)
Massima numero 27967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
15/10/2003; Decisione del
15/10/2003
Deposito del 29/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione campania - Norme regionali in tema di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva - Localizzazione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche - Disciplina regolamentare rimessa alla competenza della giunta regionale in via suppletiva (in attesa di una legge organica) - Assenza di criteri delimitativi del potere conferito alla giunta - Illegittimità costituzionale.
Regione campania - Norme regionali in tema di comunicazione ed emittenza radiotelevisiva - Localizzazione dei siti di trasmissione delle reti pubbliche - Disciplina regolamentare rimessa alla competenza della giunta regionale in via suppletiva (in attesa di una legge organica) - Assenza di criteri delimitativi del potere conferito alla giunta - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9. Infatti, pur risultando espressamente riconosciuto un ruolo della legge regionale in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti di trasmissione degli impianti di comunicazione, tuttavia l’attribuzione dell’esercizio del potere regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale contrasta, innanzi tutto, con la mancanza di una disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni; in secondo luogo, con la mancanza di limiti o di indirizzo del predetto potere regolamentare, malgrado che l’ambito oggettivo in cui esso incide sia caratterizzato da riserve di legge stabilite costituzionalmente per l’allocazione e la distribuzione di funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo e per discipline che incidano su rilevanti situazioni soggettive.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 11, comma 3, lettera i), della legge della Regione Campania 1° luglio 2002, n. 9. Infatti, pur risultando espressamente riconosciuto un ruolo della legge regionale in materia di localizzazione ed attribuzione dei siti di trasmissione degli impianti di comunicazione, tuttavia l’attribuzione dell’esercizio del potere regolamentare, in funzione “suppletiva” del mancato esercizio del potere legislativo, ad un regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale contrasta, innanzi tutto, con la mancanza di una disciplina statutaria relativa al potere regolamentare delle Regioni; in secondo luogo, con la mancanza di limiti o di indirizzo del predetto potere regolamentare, malgrado che l’ambito oggettivo in cui esso incide sia caratterizzato da riserve di legge stabilite costituzionalmente per l’allocazione e la distribuzione di funzioni amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo e per discipline che incidano su rilevanti situazioni soggettive.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
01/07/2002
n. 9
art. 11
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 31/07/1997
n. 249
art.