Sentenza 325/2003 (ECLI:IT:COST:2003:325)
Massima numero 27988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  16/10/2003;  Decisione del  16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  27987


Titolo
Previdenza e assistenza - Lavoratori autonomi - Contribuzioni versate per il periodo di iscrizione alle gestioni speciali artigiani e commercianti - Cumulo ai fini della liquidazione della pensione - Prospettata deteriore disparità del trattamento pensionistico rispetto a quello spettante nell’ipotesi di versamento dei contributi ad un’unica gestione speciale - Non fondatezza della questione.

Testo
Stante la scelta legislativa, non contestata dal rimettente, di prevedere diverse gestioni previdenziali per i settori di lavoro autonomo e la garanzia costituita dalla considerazione unitaria dei periodi contributivi ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, la diversità del trattamento conseguente all’applicazione del sistema pro-rata si giustifica in ragione dell’esistenza di due diverse gestioni previdenziali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, che risponde all’esigenza di preservare gli equilibri finanziari, senza far ricadere sulle gestioni stesse un onere più gravoso di quello che si sarebbe realizzato in assenza di cumulo. Pertanto, non è fondata la questione si legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lett. a) della legge 2 agosto 1990, n. 233, sollevata dal tribunale di Genova in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge  02/08/1990  n. 233  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte