Sentenza 326/2003 (ECLI:IT:COST:2003:326)
Massima numero 27989
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia amministrativa - Provvedimenti in sede cautelare - Sospensione di delibere di approvazione del calendario venatorio - Ordinanza del consiglio di stato emessa in appello - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione emilia-romagna - Ritenuta indebita estensione di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge di altra regione - Improponibilità di censure relative al modo di esercizio della giurisdizione - Inammissibilità del conflitto.
Giustizia amministrativa - Provvedimenti in sede cautelare - Sospensione di delibere di approvazione del calendario venatorio - Ordinanza del consiglio di stato emessa in appello - Ricorso per conflitto di attribuzione della regione emilia-romagna - Ritenuta indebita estensione di precedente dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge di altra regione - Improponibilità di censure relative al modo di esercizio della giurisdizione - Inammissibilità del conflitto.
Testo
Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione alla ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 90 del 2003, con la quale è stato respinto l’appello promosso contro l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, di sospensione delle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione del calendario venatorio della Provincia di Bologna. Nel ricorso della Regione Emilia-Romagna, infatti, non viene contestata la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione sugli atti in contestazione; il conflitto viene, di contro, sollevato quale strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale e degli errori ‘in iudicando’ di diritto sostanziale o processuale, nei confronti dei quali valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, non potendosi ammettere che il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformi in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale.
- V. sentenze citate nn.276/2003 e 27/1999.
Va dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione alla ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 90 del 2003, con la quale è stato respinto l’appello promosso contro l’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna, di sospensione delle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione del calendario venatorio della Provincia di Bologna. Nel ricorso della Regione Emilia-Romagna, infatti, non viene contestata la spettanza al Consiglio di Stato della giurisdizione sugli atti in contestazione; il conflitto viene, di contro, sollevato quale strumento improprio di censura del modo di esercizio della funzione giurisdizionale e degli errori ‘in iudicando’ di diritto sostanziale o processuale, nei confronti dei quali valgono i rimedi consueti riconosciuti dagli ordinamenti processuali delle diverse giurisdizioni, non potendosi ammettere che il giudizio presso la Corte costituzionale si trasformi in un nuovo grado di giurisdizione di portata generale.
- V. sentenze citate nn.276/2003 e 27/1999.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza del Consiglio di Stato
15/01/2003
n. 90
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 127
co. 1
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte