Sanità pubblica - Servizio sanitario regionale (SSR) - Commissariamento dei relativi enti - Condizioni - Esigenze di carattere straordinario o comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma reg. Valle d'Aosta che prevede la facoltà della Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda sanitaria nell'ipotesi di mera vacanza dell'ufficio di direttore generale). (Classif. 231012).
Le Regioni possono disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario, ma non nel caso di mera vacanza dell'ufficio di direttore generale dell'azienda USL, poiché in tal modo sarebbe violata la previsione di cui all'art. 3-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, con elusione del termine perentorio di sessanta giorni per la copertura della stessa vacanza. (Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44333; S. 87/2019 - mass. 42362).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, che prevede la facoltà della Giunta regionale di procedere al commissariamento dell'azienda sanitaria nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio di direttore generale. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto non ricollega il commissariamento né a un'esigenza straordinaria o a una comprovata e giustificata impossibilità di copertura della vacanza mediante l'ordinario procedimento, né, tantomeno, ad alcuna delle fattispecie esemplificativamente indicate dalla giurisprudenza costituzionale).