Sentenza 59/2025 (ECLI:IT:COST:2025:59)
Massima numero 46763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  12/03/2025;  Decisione del  12/03/2025
Deposito del 24/04/2025; Pubblicazione in G. U. 30/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46762  46764


Titolo
Regioni – Regioni a statuto speciale – Regione Siciliana – Spettanza, ai sensi dello statuto speciale, della competenza legislativa concorrente in materia di servizi pubblici locali (nel caso di specie: servizio idrico integrato) – Riqualificazione, ai sensi della clausola di maggior favore, quale competenza residuale ex art. 117, quarto comma, Cost. – Limiti – Esercizio di competenze legislative esclusive e trasversali da parte dello Stato – Condizioni – Esclusione della pervasività rispetto a tutte le competenze regionali, adeguatezza e proporzionalità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a disposizioni della Regione siciliana che attribuiscono alla Giunta regionale, previo parere della Commissione idrica regionale, la determinazione della tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito). (Classif. 215016).

Testo

Alla Regione siciliana spetta, ai sensi dell’art. 17, primo comma, lett. h) e i), dello statuto, la competenza legislativa concorrente nella materia dei servizi pubblici, riqualificata come competenza legislativa residuale ex art. 117, quarto comma, Cost., in virtù della clausola di maggior favore. Tale titolo di potestà legislativa trova un limite nelle competenze legislative esclusive e trasversali dello Stato, le quali, tuttavia, non possono essere così pervasive da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e devono essere esercitate nel rispetto dei limiti dell’adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine e agli obiettivi. (Precedenti: S. 206/2024 - mass. 46566; S. 231/2020 - mass. 43208; S. 56/2020 - mass. 42163; S. 65/2019 - mass. 42340; S. 137/2018; S. 98/2017; S. 93/2017 - mass. 41025; S. 67/2013; S. 142/2010 - mass. 34585; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 246/2009; S. 452/2007; S. 401/2007 - mass. 31871).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Sicilia, sez. prima, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. e e s, Cost., dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, della legge reg. siciliana n. 19 del 2015, i quali assegnano alla Giunta la competenza a determinare la tariffa unica per il servizio correlato alle opere di approvvigionamento idrico regionale di livello sovrambito, previo parere obbligatorio e vincolante – che si intende favorevolmente acquisito se non pervenuto entro il termine – della Commissione idrica regionale. La Regione autonoma ha legittimamente esercitato la propria potestà legislativa residuale in materia di servizi pubblici locali e, in particolare, di servizio idrico integrato in relazione al peculiare aspetto della determinazione del corrispettivo del servizio reso, tramite la rete acquedottistica regionale, dal grossista individuato dalla Regione nei confronti dei diversi gestori del SII dei differenti ambiti territoriali (i c,d, grandi utenti). Da un lato, infatti, il livello nazionale non disciplina lo specifico aspetto della tariffa del grossista né, dall’altro, le norme regionali censurate sottraggono agli EGATO la competenza a predisporre la tariffa all’utenza finale. Infine, la disciplina censurata rispetta le competenze attribuite dal legislatore statale all’ARERA, sottoponendo anche la tariffa del sovrambito al metodo di calcolo dettato dall’Autorità e, all’esito della determinazione, alla sua approvazione. All’esercizio dell’indicata competenza residuale non possono opporsi le competenze esclusive e trasversali dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza e dell’ambiente dal momento che l’individuazione del soggetto competente a predisporre il corrispettivo dell’ingrosso di sovrambito esula dal loro perimetro applicativo. Le disposizioni censurate, in sintesi, garantiscono la visione di insieme nella gestione dell’impianto regionale – evitando anche il rischio di decisioni dei diversi EGATO sui singoli segmenti della rete in un’ottica parziale –, trovano giustificazione nelle specificità dell’assetto delle reti idriche siciliane, secondo adeguatezza e proporzionalità, e si inseriscono in termini coerenti nella disciplina nazionale. Con riguardo alla seconda questione prospettata, infine, la previsione della tariffa unica non altera il legame tra la tariffa all’utenza finale e la peculiarità dei singoli ATO, dal momento che una volta determinata la tariffa unica del sovrambito, uguale per l’intera Regione, il costo della cessione all’ingrosso per ciascun ATO sarà calcolato secondo i volumi d’acqua forniti dal grossista ai grandi utenti, i quali rispecchiano le differenze tra i diversi territori. (Precedenti: S. 142/2010 - mass. 34584; S. 29/2010 - mass. 34301; S. 117/2015 - mass. 38423; S. 67/2013 - mass. 37012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  11/08/2015  n. 19  art. 2  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2015  n. 19  art. 2  co. 1

legge della Regione siciliana  11/08/2015  n. 19  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte