Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Interventi nel giudizio incidentale di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo - Ammissibilità deliberata in camera di consiglio - Richiesta di intervento depositata oltre il termine prescritto, immutato anche a seguito della novella delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale del 12 marzo 2026 - Inammissibilità dell'intervento. (nel caso di specie: inammissibilità dell'intervento di A.M.H.Y. H.). (Classif. 111002).
Ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme integrative – come modificate dalla delibera del 12 marzo 2026 – la Corte costituzionale decide sull’ammissibilità degli interventi di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo (art. 4, commi 3 e 4) purché l’atto di intervento sia depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale.
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, nel giudizio costituzionale avente ad oggetto l’art. 12-bis, commi 1, 3 e 4 del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b, del d.l. n. 20 del 2023, come conv., l’intervento spiegato da A.M.H.Y. H. L’intervento è stato depositato ben oltre il termine perentorio; né ricorrono i presupposti per la rimessione in termini, in quanto il termine di costituzione dell’interveniente è rimasto immutato rispetto alla precedente disciplina).