Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/10/2003;  Decisione del  16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  27990  27991  27993  27994  27995  27996  27997


Titolo
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Indirizzi per la predisposizione dei piani comunali, provinciali e speciali - Ricorso governativo - Asserita mancanza di richiamo ai limiti della legge statale interposta - Non fondatezza della questione.

Testo
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera d) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  11/12/2001  n. 32  art. 4  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 108    co. 1  lettera a) numero 2

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 108    co. 1  lettera a) numero 3