Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Titolo
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Affidamento alle province della predisposizione dei servizi urgenti - Ricorso governativo - Asserita mancanza di richiamo ai limiti contenuti nelle norme interposte - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Affidamento alle province della predisposizione dei servizi urgenti - Ricorso governativo - Asserita mancanza di richiamo ai limiti contenuti nelle norme interposte - Non fondatezza della questione.
Testo
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale, contenuti nelle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione di norme costituzionali, poiché tale omissione non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, rimanendo tali limiti vincolanti e dovendosi valutare in concreto se essi siano stati violati dal contenuto normativo delle disposizioni censurate. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, lettera e), della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lett. a), numeri 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/12/2001
n. 32
art. 12
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 108
co. 1 lettera a) numero 2
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 108
co. 1 lettera a) numero 3