Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27994
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Titolo
N. 327/03 e. regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Funzioni regionali per la previsione e la prevenzione - Ricorso governativo - Asserita mancanza di richiamo alla indicazione e al rispetto degli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.
N. 327/03 e. regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Funzioni regionali per la previsione e la prevenzione - Ricorso governativo - Asserita mancanza di richiamo alla indicazione e al rispetto degli indirizzi nazionali - Non fondatezza della questione.
Testo
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, agli indirizzi nazionali, come previsto dalle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione delle norme costituzionali, poiché la disposizione censurata non esclude che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni e gli enti locali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il mancato richiamo, da parte della legge regionale, agli indirizzi nazionali, come previsto dalle norme interposte, non comporta, di per sé, alcuna violazione delle norme costituzionali, poiché la disposizione censurata non esclude che le Regioni debbano uniformarsi agli indirizzi formulati in materia dal Governo, tanto più che essi risultano elaborati d’intesa con le stesse Regioni e gli enti locali. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a) della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nell’art. 108, comma 1, lettera a), numero 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/12/2001
n. 32
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 31/03/1998
n. 112
art. 108
co. 1 lettera a) numero 1