Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Titolo
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Individuazione di strutture operative, in deroga all’ordinario assetto delle competenze - Potere conferito al presidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Lamentato eccesso di competenza in contrasto con i limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Individuazione di strutture operative, in deroga all’ordinario assetto delle competenze - Potere conferito al presidente della giunta regionale - Ricorso governativo - Lamentato eccesso di competenza in contrasto con i limiti della legge statale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, previsto dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, riguardando gli eventi calamitosi fronteggiabili con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e non di eventi straordinari, per il quale è previsto il potere di ordinanza del Governo, non eccedendo la competenza della Regione, non lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma della Costituzione e alla norma interposta contenuta nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Il potere di ordinanza del Presidente della Giunta regionale, previsto dall’art. 7, comma 1, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, riguardando gli eventi calamitosi fronteggiabili con l’intervento di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria e non di eventi straordinari, per il quale è previsto il potere di ordinanza del Governo, non eccedendo la competenza della Regione, non lede la competenza statale in materia di ordinanze di urgenza. Non è, pertanto, fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 117, terzo comma della Costituzione e alla norma interposta contenuta nell’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/12/2001
n. 32
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 24/02/1992
n. 225
art. 5