Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Titolo
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Acquisizione di dati dalle amministrazioni pubbliche e statali - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza - Non fondatezza della questione.
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Acquisizione di dati dalle amministrazioni pubbliche e statali - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Risponde al principio di leale collaborazione, e non è rilevabile alcuna lesione di attribuzioni, che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso; né assume rilievo l’omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, atteso che la Regione, nell’attività di trattamento dei dati stessi, è tenuta al rispetto delle norme che li regolano. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- V. sentenza citata n. 412/1994.
Risponde al principio di leale collaborazione, e non è rilevabile alcuna lesione di attribuzioni, che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso; né assume rilievo l’omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, atteso che la Regione, nell’attività di trattamento dei dati stessi, è tenuta al rispetto delle norme che li regolano. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- V. sentenza citata n. 412/1994.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
11/12/2001
n. 32
art. 9
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 31/12/1996
n. 675
art.