Sentenza 327/2003 (ECLI:IT:COST:2003:327)
Massima numero 27997
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/10/2003;  Decisione del  16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  27990  27991  27992  27993  27994  27995  27996


Titolo
Regione marche - Sistema regionale di protezione civile - Acquisizione di dati dalle amministrazioni pubbliche e statali - Ricorso governativo - Prospettato eccesso di competenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Risponde al principio di leale collaborazione, e non è rilevabile alcuna lesione di attribuzioni, che lo Stato fornisca alla struttura regionale i dati, attinenti alla materia della protezione civile, di cui sia in possesso; né assume rilievo l’omissione, da parte della normativa regionale, del riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, atteso che la Regione, nell’attività di trattamento dei dati stessi, è tenuta al rispetto delle norme che li regolano. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 5, della legge della Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32, proposta con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e alle norme interposte contenute nella legge 31 dicembre 1996, n. 675.

- V. sentenza citata n. 412/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  11/12/2001  n. 32  art. 9  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  31/12/1996  n. 675  art.