Ordinanza 328/2003 (ECLI:IT:COST:2003:328)
Massima numero 28075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/10/2003;  Decisione del  16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28074


Titolo
Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione.

- V. sentenza citata n. 266/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/05/2002  n. 113  art. 117  co. 

codice di procedura penale 1988 (disp. att.)    n.   art. 32  co. 

legge  06/03/2001  n. 60  art. 18  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte