Ordinanza 328/2003 (ECLI:IT:COST:2003:328)
Massima numero 28075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/10/2003; Decisione del
16/10/2003
Deposito del 30/10/2003; Pubblicazione in G. U. 05/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
28074
Titolo
Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.
Processo penale - Spese di giustizia - Soggetti non abbienti - Patrocinio a spese dello stato - Estensione del beneficio a persone irreperibili - Prospettata violazione del principio di obbligatoria copertura finanziaria di nuove spese - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione.
- V. sentenza citata n. 266/2003.
La norma di cui all’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 – nella quale è trasfusa la disciplina introdotta dall’art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60 – non configura un nuovo o maggiore onere destinato a rimanere in via definitiva a carico dello Stato, poiché, analogamente al caso riguardante l’art. 116 del decreto legislativo n. 113 del 2002, viene prevista una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore d’ufficio, che lo Stato è tenuto a recuperare nei confronti dell’assistito irreperibile allorquando questi si sia reso successivamente reperibile. Va dichiarata, pertanto, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 117 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sollevata in riferimento all’art. 81, quarto comma della Costituzione.
- V. sentenza citata n. 266/2003.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/05/2002
n. 113
art. 117
co.
codice di procedura penale 1988 (disp. att.)
n.
art. 32
co.
legge
06/03/2001
n. 60
art. 18
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte