Sentenza 329/2003 (ECLI:IT:COST:2003:329)
Massima numero 28008
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CHIEPPA  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  27/10/2003;  Decisione del  27/10/2003
Deposito del 04/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Sanità pubblica - Attività assistenziali delle università - Decreto del presidente del consiglio dei ministri - Linee guida per i protocolli d’intesa tra regioni e università - Ricorsi per conflitto delle regioni lombardia e lazio - Prospettata violazione del principio di leale collaborazione, con lesione di competenze costituzionalmente garantite alle ricorrenti - Sopravvenuta normativa in materia, con espansione delle potestà organizzative regionali e riduzione dei poteri statali - Carenza di interesse al ricorso - Inammissibilità dei conflitti.

Testo
E’ inammissibile, per carenza di interesse al ricorso, il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Lombardia e dalla Regione Lazio nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001. Le norme impugnate, infatti, fino alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2001 di modifica del Titolo V della Costituzione, non risulta che abbiano prodotto effetti invasivi della sfera di attribuzioni regionali, stante la mancata attuazione della disciplina posta dall’atto contestato; mentre, è pacifico che, almeno a partire da tale data, le medesime norme possono essere sostituite, nei limiti delle competenze regionali, da una apposita normazione regionale, come previsto dal decreto legge 18 settembre 2991, n. 347, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405, il cui art. 3, comma 1, espande le potestà organizzative riconosciute alle Regioni in materia sanitaria.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24/05/2001  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte