Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Procedure di nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario - Norme statali in materia di composizione della commissione di selezione e di requisiti curriculari dei candidati - Espressione di principi fondamentali in materia di tutela della salute (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della norma della Regione autonoma Valle d'Aosta che prevede la partecipazione nella commissione di selezione anche di un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica, anziché esclusivamente di esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie, nonché include tra i requisiti valutabili anche quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico). (Classif. 231013).
Gli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali in materia di tutela della salute, atteso che la disciplina dei requisiti in essi contenuta si ricollega all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, a sua volta espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. (Precedenti: S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass. 42362; 159/2018 - mass. 40049; S. 295/2009 - mass. 34078).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione dell'avviso pubblico». La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute in quanto, con riguardo alla procedura per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, da un lato altera la composizione della commissione regionale rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale - che mira a circoscrivere la scelta dei dirigenti tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali -, dall'altro, consentendo alla Giunta regionale, in occasione dell'avviso pubblico relativo a ogni nomina, di indicare ulteriori requisiti non predefiniti, non solo altera l'uniformità di disciplina richiesta dal sistema, ma, per il margine di discrezionalità riconosciuto, sottopone la nomina di tali figure al rischio del condizionamento politico, così vanificando le finalità perseguite dal legislatore statale).