Ordinanza 330/2003 (ECLI:IT:COST:2003:330)
Massima numero 28009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CHIEPPA - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
27/10/2003; Decisione del
27/10/2003
Deposito del 04/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giustizia minorile - Tribunale dei minorenni - Funzionamento - Giudici togati astenuti (o ricusati) - Possibilità di integrale sostituzione della componente togata del collegio giudicante con magistrati dei tribunali ordinari (non specializzati) - Lamentata lesione dei principî di tutela dei minori e del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Giustizia minorile - Tribunale dei minorenni - Funzionamento - Giudici togati astenuti (o ricusati) - Possibilità di integrale sostituzione della componente togata del collegio giudicante con magistrati dei tribunali ordinari (non specializzati) - Lamentata lesione dei principî di tutela dei minori e del giusto processo e del diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, nella parte in cui “consentono la sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari”. Infatti, anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale dei minori, nel rispetto delle norme dell’ordinamento giudiziario, le esigenze costituzionali di tutela dei minori sono assicurate dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici.
- V. sentenze citate nn. 222/1983 e 172/2001.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e 2, secondo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, nella parte in cui “consentono la sostituzione di tutti i giudici togati del tribunale per i minorenni astenuti (o ricusati) con magistrati dei tribunali ordinari”. Infatti, anche nel caso limite di sostituzione integrale della componente togata del tribunale dei minori, nel rispetto delle norme dell’ordinamento giudiziario, le esigenze costituzionali di tutela dei minori sono assicurate dalla struttura complessiva di tale organo giudiziario, qualificato dall’apporto degli esperti laici.
- V. sentenze citate nn. 222/1983 e 172/2001.
Atti oggetto del giudizio
regio decreto
30/01/1941
n. 12
art. 110
co.
regio decreto
20/09/1934
n. 1579
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte