Sentenza 331/2003 (ECLI:IT:COST:2003:331)
Massima numero 28012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
27/10/2003; Decisione del
27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Titolo
Regione lombardia - Tutela dell’ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione - Limite di distanza da luoghi particolari - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Difformità dai limiti di immissione stabiliti dalla legge quadro dello stato - Illegittimità costituzionale.
Regione lombardia - Tutela dell’ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione - Limite di distanza da luoghi particolari - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Difformità dai limiti di immissione stabiliti dalla legge quadro dello stato - Illegittimità costituzionale.
Testo
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, l’art. 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di aree “sensibili” (asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze). Infatti, pur riconoscendo alla competenza regionale la determinazione dei criteri localizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, tuttavia, in tale concetto non possono ricondursi divieti come quello in esame, poiché esso potrebbe rendere, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e trasformarsi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, aventi, cioè, natura diversa da quella consentita dalla citata legge n. 36 del 2001.
E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione, l’art. 3, comma 12, lettera a) della legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, che stabilisce un generale divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di aree “sensibili” (asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari e relative pertinenze). Infatti, pur riconoscendo alla competenza regionale la determinazione dei criteri localizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, tuttavia, in tale concetto non possono ricondursi divieti come quello in esame, poiché esso potrebbe rendere, in particolari condizioni di concentrazione urbanistica di luoghi specialmente protetti, impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni e trasformarsi così da “criteri di localizzazione” in “limitazioni alla localizzazione”, aventi, cioè, natura diversa da quella consentita dalla citata legge n. 36 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
06/03/2002
n. 4
art. 3
co. 12
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 22/02/2001
n. 36
art.