Sentenza 331/2003 (ECLI:IT:COST:2003:331)
Massima numero 28013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  27/10/2003;  Decisione del  27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28010  28011  28012


Titolo
Regione lombardia - Tutela dell’ambiente e della salute - Esposizione a campi elettromagnetici - Divieto di installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la televisione in corrispondenza di aree sensibili - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri - Prospettata violazione della competenza statale - Non fondatezza della questione.

Testo
La legge della Regione Lombardia 10 giugno 2002, n. 12 non eccede l’ambito di un “criterio di localizzazione”, sia pure formulato in negativo, la cui determinazione, a norma dell’art. 3, comma 1, lettera d), numero 1 e dell’art. 8, comma 1, lettera e) della legge quadro n. 36 del 2001, spetta alle Regioni, poiché, pur vietando la installazione di impianti di telecomunicazioni e per la radiotelevisione “in corrispondenza” delle aree “sensibili”, comporta la possibilità di una sempre fattibile localizzazione alternativa e, quindi, non è tale da poter determinare l’impossibilità della localizzazione stessa.

- V. sentenza citata n. 307/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  10/06/2002  n. 12  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  22/02/2001  n. 36  art.