Sentenza 332/2003 (ECLI:IT:COST:2003:332)
Massima numero 28015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ZAGREBELSKY  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  27/10/2003;  Decisione del  27/10/2003
Deposito del 07/11/2003; Pubblicazione in G. U. 12/11/2003
Massime associate alla pronuncia:  28014


Titolo
Procedimento civile - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza territoriale - Deroga - Mancata limitazione alle sole cause nelle quali il magistrato assume la qualità di indagato, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato - Prospettata irragionevolezza e disparità di trattamento, nonché lesione del diritto di azione e difesa e del principio del giudice naturale - Discrezionalità del legislatore in materia - Inammissibilità della questione.

Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell’art. 30-bis del codice di procedura civile, introdotto dall’art. 9 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, nella parte in cui non prevede che la regola di competenza da esso dettata si applichi soltanto alle cause nelle quali sia parte un magistrato in conseguenza di procedimenti in cui questi assuma la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. La possibilità di restringere l’ambito di applicabilità della regola in esame, limitandola alle sole cause civili conseguenti a procedimenti in cui un magistrato, in servizio nel distretto, abbia assunto effettivamente una delle qualità indicate comporterebbe una pronuncia additiva della Corte, in quanto tale non ammissibile.

- V. sentenze citate nn. 444/2002 e 51/1998.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 30  co. 

legge  02/12/1998  n. 420  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte